La cronologia della vicenda Cospito

Alfredo Cospito, detenuto da più di 10 anni nel carcere di Bancali, a Sassari, in sciopero della fame dall’ottobre 2022 ha perso oltre 20 kg (dato del 25 novembre).

Avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, si è rivolto all’alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) e sta anche preparando i ricorsi in sede europea. 

 

Inchiesta Scripta Manent riguarda la galassia anarchica FAI-FRI che tra il 2003 e il 2016 ha rivendicato una serie di attentati. 

Il processo di primo grado, che inizia nel 2017, ha visto l’imputazione di 23 anarchici con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo e di strage con finalità di attentare alla sicurezza dello Stato e dell’ordine democratico. 

La corte d’assise di Torino smonta parzialmente l’accusa, comminando 5 condanne e 18 assoluzioni. Le pene più alte per le persone considerate gli ideologi del gruppo: Alfredo Cospito, condannato a 20 anni e Anna Beniamino a 17 anni. 

In particolare, la gambizzazione di Crocetta e la vicenda della Caserma Allievi vengono riqualificati come strage semplice e non come strage con finalità di attentare alla sicurezza dello Stato e dell’ordine democratico (422 c.p. e non 285 c.p.). 

 

Nel 2020 la Corte D’Assise d’appello ribalta parzialmente la sentenza di primo grado. 

Confermano che la FAI e le sue cellule fossero un’associazione con finalità di terrorismo e di eversione. Con 13 condannati a pene varie. 

Per Cospito e Beniamino la pena rimane invariata. 

 

Nel 2022 la Cassazione respinge i ricorsi delle difese, confermando le condanne del secondo grado. Tranne su un punto. 

Nel caso di Cospito e Beniamino, i giudici di Cassazione rinviano gli atti alla Corte D’Assise D’Appello di Torino per un ricalcolo della pena riguardo all’episodio della caserma allievi, accogliendo la richiesta della procura di riqualificare il reato in articolo 422.

L’articolo 422 è un reato introdotto dal Codice Rocco che non è neanche stato applicato per le stragi di piazza Fontana, Bologna, Capaci o di via D’Amelio. 

 

La Corte D’Assise D’Appello di Torino ha accolto la questione di costituzionalità presentate dalla difesa sulle attenuanti all’ergastolo ostativo. 

Quindi la decisione ora spetta alla Corte Costituzionale. 

La Consulta si deve esprimere sul fatto che si possa applicare o meno l’attenuante della particolare tenuità del fatto al reato di strage politica. 

A Cospito si contesta la recidiva reiterata specifica (compie più volte lo stesso reato), perciò a livello teorico non si potrebbe operare un bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. 

I giudici devono valutare se anche nel reato di strage politica debba operare il divieto di bilanciamento oppure no. 

Se accettassero le argomentazioni della difesa la pena scenderebbe da ergastolo ostativo a una pena tra i 21 e i 24 anni. 

https://www.editorialedomani.it/giustizia/cospito-anarchico-scripta-manent-attentato-torino-axjzlumg

 

Alfredo Cospito è il primo caso di un anarchico al 41bis per via delle sue lettere e articoli pubblicati su riviste e siti on line durante la detenzione. Pensieri pubblici pubblicati mentre era nel circuito differenziato dell’alta sicurezza (AS2). https://www.ildubbio.news/2022/11/25/anarchico-41-bis/

 

Inizia lo sciopero della fame il 20 ottobre del 2022, in quanto viene assegnato al 41bis nell’aprile 2021 con un decreto del Ministero della Giustizia, quindi parliamo di Marta Cartabia, d’accordo con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, argomentando che i suoi scambi epistolari lo mantengono in contatto con l’organizzazione di riferimento. 

 

Il ministro Nordio, nel corso dell’informativa alla Camera del 15 febbraio, si esprime negativamente sulla revoca del 41bis. Qui c’è il link dell’informativa: https://www.gnewsonline.it/nordio-interviene-alla-camera-per-linformativa-su-cospito/

 

Il 24 febbraio (dopo essere stata anticipata due volte) era fissata la data per l’udienza della Cassazione sul ricorso presentato dalla difesa di Cospito contro il verdetto del Tribunale di Sorveglianza di Roma che nel dicembre 2022 confermò la decisione ministeriale del 41bis

 

Precedentemente, il ministro Nordio aveva chiesto quattro pareri prima di confermare il 41bis a Cospito. Al Capo dell’Amministrazione Penitenziaria, al Procuratore Nazionale Antimafia e Terrorismo, alla Direzione Distrettuale Antimafia e alla Procura generale di Torino. 

Di questi solo la Procura generale di Torino aveva espresso parere favorevole al mantenimento del regime di ‘carcere duro’ per Cospito

 

Lo stesso procuratore generale della Corte di Cassazione, Pietro Gaeta, aveva chiesto di annullare con rinvio il regime di detenzione, trasmettendo gli atti alla Sorveglianza per una nuova valutazione sulla pericolosità del detenuto. 

 

Alla fine la Corte decide di mantenere il 41bis e Cospito smette anche di prendere gli integratori che aveva ricominciato ad assumere dopo che il Procuratore della Corte di Cassazione aveva espresso parere per la revoca. 

 

Il ministro Nordio ha recentemente chiesto il parere del Comitato Nazionale di Bioetica in tema di applicazione della legge 219/2017 (legge sulle DAT e sulla rinuncia ai trattamenti sanitari) nel caso di persone detenute. 

Il ministro argomenta che la rinuncia al trattamento salvavita sarebbe “subordinato al conseguimento di finalità estranee alla situazione clinica” e che, per una persona ristretta, questa scelta sarebbe “una condotta autoaggressiva” piuttosto che “una scelta consapevole nell’esercizio della propria libertà di cura”. 

Per questo il guardasigilli interroga sull’accettabilità etica che le istituzioni che hanno in custodia un detenuto possano lasciarlo morire. 

https://www.societadellaragione.it/campagne/carcere-campagne/nordio-etica-e-diritti/

 

di Nicola Morawetz

 

Articoli utili:

Bell’articolo di Luigi Manconi, una sorta di test di garantismo: https://www.ilriformista.it/alfredo-cospito-lo-sciopero-della-fame-e-il-test-di-garantismo-in-cella-nemmeno-la-foto-di-mamma-e-papa-333783/

 

Considerazioni bioetiche di Pietro Pellegrini:

https://www.societadellaragione.it/dibattiti/caso-cospito/cospito-la-vita-il-conflitto-e-lo-stato/

 

Qualche lezione dal caso Cospito di Franco Corleone: 

https://espresso.repubblica.it/opinioni/2023/02/13/news/alfredo_cospito_41_bis-387042163/

 

Bellissime considerazioni di Astolfo di Amato sulle ipocrisie che Cospito ha messo a nudo:

https://www.ilriformista.it/grazie-cospito-hai-messo-a-nudo-falsita-e-ipocrisie-sulla-costituzione-piu-bella-del-mondo-345440/

Appendice sulle imputazioni (Diego Bodenza):

 

Codice penale

Art. 285. 

(Devastazione, saccheggio e strage) 

 Chiunque, allo scopo  di  attentare  alla  sicurezza  dello  Stato,

commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio  o

la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e’ punito

con la morte. (5)(92)((96a)) 

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AGGIORNAMENTO (5) 

  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con

l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale

e’ soppressa la pena di morte. 

  Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena  di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”. 

———— 

AGGIORNAMENTO (92) 

  La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l’art. 5,  comma  2)

che “Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli  241,

276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera

efficacemente ad impedire l’evento cui gli atti da lui commessi  sono

diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora

questi costituiscano per se’ un reato diverso”. 

  Ha inoltre disposto (con  l’art.  12,  comma  1)  che  la  presente

modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o  la  cui

permanenza  sia  iniziata  entro  il  31  gennaio  1982,  purche’   i

comportamenti cui e’ condizionata la loro applicazione vengano tenuti

entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

———— 

AGGIORNAMENTO (96a) 

  Il D.L. 1 ottobre 1982,  n.  695,  convertito  senza  modificazioni

dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l’art. 12 della  L.

29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con  l’art.  1)

che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,

e’ differito di ulteriori centoventi giorni.

 

 Art. 422. 

 (Strage) 

 Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285,  al  fine  di

uccidere,  compie  atti  tali  da  porre  in  pericolo  la   pubblica

incolumita’ e’ punito, se dal fatto deriva la morte di piu’  persone,

con la morte. (5) 

  Se  e’  cagionata  la  morte  di  una  sola  persona,  si   applica

l’ergastolo.  In  ogni  altro  caso  si  applica  la  reclusione  non

inferiore a quindici anni.

————— 

AGGIORNAMENTO (5) 

  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con

l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale

e’ soppressa la pena di morte. 

  Quando nelle disposizioni del detto Codice e’ comminata la pena  di

morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”. 

————— 

AGGIORNAMENTO (7) 

  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con

l’art.  4,  comma  1)  che  “Salvo  quanto  disposto  negli  articoli

precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro

secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo

del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’”. 

  Ha inoltre disposto  (con  l’art.  7,  comma  1)  che  la  presente

modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato

di guerra.