Statuto e Regolamenti

Modificato dall’Assemblea Straordinaria degli Iscritti del 24/6/2019 e ratificato da quella Ordinaria del 29/11/2020

Art. 1 – Costituzione dell’Associazione
1. E’ costituita l’Associazione denominata Enzo Tortora – Radicali Milano, con sito internet ufficiale su www.radicalimilano.it

Art. 2 – Sede
1. L’Associazione ha sede in Milano.
2. La sede dell’Associazione può essere trasferita nell’ambito del Comune di Milano con semplice atto del Segretario, su conforme delibera assembleare e senza bisogno di ulteriori formalità.

Art. 3 – Scopo
1. L’Associazione, che non ha scopi di lucro, si propone di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative di Radicali Italiani, del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito e delle associazioni che lo costituiscono.
2. E’ scopo dell’Associazione, soggetto politico radicale autonomo, contribuire a promuovere:
– la libertà di ogni individuo, affinché possa realizzarsi nella sfera civile, economica e sociale;
– la effettiva realizzazione dello Stato di diritto e il consolidamento della democrazia
;
– l’accoglienza delle diversità;
– il metodo scientifico e razionale;
– il metodo nonviolento.
3. Attraverso l’Associazione, gli iscritti agiscono per il perseguimento degli obiettivi programmatici delineati nella mozione assembleare.

Art. 4 – Fondo comune
1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

  • dalla dotazione iniziale, consistente nei contributi versati dai fondatori;
  • dai contributi di iscrizione annuale versati dagli associati;
  • dai contributi versati da terzi, con o senza destinazione espressa o deliberata dal Segretario, sentito il Tesoriere;
  • da quant’altro acquisito dall’Associazione a qualsiasi titolo.

2. Per sostenere i costi di esercizio dell’attività, l’Associazione si avvale di tale fondo; su di esso, i terzi possono far valere i diritti inerenti alle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, ferma restando la solidale responsabilità personale di coloro che hanno agito in suo nome e per suo conto.

Art. 5 – Durata
1. L’Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2030, termine da ritenersi prorogato al 31 dicembre di ciascun anno successivo, in assenza di deliberazione contraria adottata dall’Assemblea entro il 31 ottobre dello stesso anno.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale fondo comune residuo sarà devoluto, in conformità alle disposizioni del Codice Civile, a uno dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, o ad altra associazione individuata dall’Assemblea.

Art. 6 – Gli iscritti
1. È iscritto all’Associazione chiunque ne accetti lo Statuto e versi la quota annuale di adesione.

Art. 7 – Gli Organi
1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati, il Segretario, il Tesoriere, la Giunta di Segreteria e la Giunta di Tesoreria.
2. Il Segretario e il Tesoriere nominano, dopo essersi consultati, la Giunta di segreteria e la Giunta di tesoreria per farsi coadiuvare nell’adempimento dei rispettivi mandati.
3. Il mandato degli organi eletti si conclude alla data della successiva assemblea ordinaria degli associati.

4. Le cariche elettive non sono retribuite.
5. Entro sessanta giorni dall’elezione, Segretario e Tesoriere sono tenuti, a pena di decadenza, a regolarizzare la propria iscrizione all’Associazione.

Art. 8 – L’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione Radicale Enzo Tortora, di cui stabilisce gli obiettivi dell’azione politica annuale. È costituita da tutti gli iscritti in regola con le quote d’adesione.
2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno, in autunno; è convocata dal Segretario o, in difetto, dal Tesoriere, mediante l’invio dell’ordine dei lavori agli iscritti almeno un mese prima dell’adunanza.
3. L’Assemblea degli associati si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Segretario o del Tesoriere, ovvero su richiesta motivata di almeno un quarto degli iscritti in regola con le quote di adesione, mediante l’invio dell’ordine del giorno agli iscritti almeno due settimane prima dell’adunanza. Tale ordine del giorno non può essere modificato.
4. L’Assemblea straordinaria degli associati può far decadere il Segretario o il Tesoriere, con mozione di sfiducia motivata, recante l’indicazione del nome del candidato a sostituirlo. La mozione di sfiducia può essere proposta da almeno un quarto degli iscritti in regola con le quote di adesione; l’Assemblea degli associati è convocata con le modalità previste al comma 3. Se approvata, la mozione comporta l’immediata sostituzione del Segretario o del Tesoriere con il candidato indicato nella mozione stessa.
5. L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria, con le modalità previste al comma 3, in caso di dimissioni del Segretario o del Tesoriere.
6. L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria, con le modalità previste al comma 3, nel caso in cui, trascorsi i limiti temporali prestabiliti, Segretario o Tesoriere non abbiano ottemperato a quanto previsto all’articolo 7, comma 5.
7. Tutti gli iscritti hanno diritto di parola e di iniziativa sui temi oggetto di discussione.
8. L’Assemblea elegge il proprio presidente; discute e approva l’ordine dei lavori e il regolamento.
9. Non è ammesso il voto per delega.
10. Le deliberazioni dell’Assemblea degli associati sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.
11. L’Assemblea degli associati elegge il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione; approva il bilancio annuale dell’Associazione; determina la quota di adesione.
12. Sono specificamente riservate all’Assemblea le deliberazioni concernenti:
– il trasferimento della sede legale dell’Associazione, nonché l’apertura, il trasferimento e la chiusura di sedi operative;
– l’adesione dell’Associazione ad altre associazioni che perseguano scopi affini al proprio e l’elezione di propri rappresentanti alle riunioni e alle adunanze di organi di queste;
– la modificazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
– lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del residuo fondo comune.

Art. 9 – Il Segretario
1. Il Segretario è eletto dall’Assemblea degli associati. Ha la rappresentanza dell’Associazione.
2. Il Segretario dà esecuzione alle decisioni dell’Assemblea degli associati, coordinando l’attività degli iscritti; presenta all’Assemblea una relazione sull’attività svolta.
3. Il Segretario può incaricare una o più persone del coordinamento di specifiche iniziative individuate dalla mozione assembleare.
4. Il Segretario assicura la circolazione delle informazioni tra gli iscritti, anche attraverso l’utilizzo del sito internet ufficiale di cui all’articolo 1, comma 1.
5. Il Segretario, coadiuvato dal Tesoriere, promuove e assicura la partecipazione attiva di tutti gli associati anche su base remota, avvalendosi di collegamento telematico.

Art. 10 – Il Tesoriere
1. Il Tesoriere è responsabile del bilancio e propone le iniziative di politica finanziaria.
2. Il fondo comune dell’Associazione, costituito dalle quote di adesione, da proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo, è amministrato dal Tesoriere.
3. Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché dell’esecuzione delle spese; predispone e redige il bilancio dell’Associazione, nonché la relazione di bilancio, secondo scritture contabili redatte con criteri di analiticità, e li presenta all’Assemblea degli associati per l’approvazione, mettendoli a disposizione degli associati almeno sette giorni prima dell’adunanza alla quale l’Assemblea è convocata per deliberare al riguardo.
4. Il Tesoriere custodisce i dati personali degli associati e di terzi disponibili e coadiuva il Segretario nella selezione dei mezzi di comunicazione più idonei a facilitare la partecipazione al dibattito e alle attività associative.
5. Le spese su iniziative non previste dalla mozione assembleare ed eccedenti l’ordinaria amministrazione sono sempre deliberate dal Tesoriere d’intesa con il Segretario.

6. Le scritture contabili e i bilanci, che le presuppongono, sono pubblici.

Art. 11 – La Giunta di Segreteria
1. La Giunta di Segreteria è nominata dal Segretario, d’intesa con il Tesoriere, e collabora nella gestione politica e organizzativa dell’Associazione.
2. Alle riunioni di Giunta sono invitati gli iscritti all’Associazione eletti nelle istituzioni o negli organi dirigenti dei soggetti dell’area radicale.

Art. 12 – La Giunta di Tesoreria
1. La Giunta di Tesoreria è nominata, d’intesa con il Segretario, dal Tesoriere e collabora con quest’ultimo nell’espletamento del mandato.

Art. 13 – Modalità di elezione del Segretario e del Tesoriere
1. Per l’elezione del Segretario, ogni iscritto dispone di un voto; è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che nella prima votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità di voti, si rinnova la votazione di ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio, così come in tutti gli altri casi di parità.
2. L’elezione del Tesoriere avviene con le modalità previste per la scelta del Segretario.

Art. 14 – Il Rappresentante al Comitato Nazionale di Radicali Italiani
1. I rapporti fra l’Associazione e il soggetto politico nazionale Radicali Italiani sono regolati dallo Statuto vigente di Radicali Italiani.
2. Il Segretario, entro 15 giorni dal raggiungimento dei requisiti previsti dallo Statuto di Radicali Italiani per la nomina di un Rappresentante dell’Associazione presso il Comitato Nazionale, convoca l’Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità di cui all’articolo 8, comma 3, al fine di eleggere fra gli iscritti di cui all’articolo 6 e che siano contestualmente iscritti per l’anno in corso a Radicali Italiani, il Rappresentante dell’Associazione presso il Comitato Nazionale.
3. Partecipano al voto per eleggere il Rappresentante al Comitato Nazionale di Radicali Italiani solamente gli iscritti all’Associazione in regola con la quota di adesione a Radicali Italiani per l’anno in corso.
4. Per l’elezione del Rappresentante dell’Associazione presso il Comitato Nazionale di Radicali Italiani, ogni iscritto di cui al comma 3, dispone di un voto; è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che nella prima votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità di voti, si rinnova la votazione di ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio.
5. Al Rappresentante spetta il compito di interpretare le istanze dell’Associazione alle riunioni del Comitato Nazionale.
6. Il Rappresentante dell’Associazione al Comitato Nazionale partecipa di diritto ai lavori della Giunta di Segreteria.
7. In caso di dimissioni o decadenza del Rappresentante dell’Associazione presso il Comitato Nazionale, il Segretario provvede a convocare un’Assemblea straordinaria degli associati al fine di provvedere alla nomina del Rappresentante dell’Associazione, ai sensi dei commi 2, 3, e 4.
8. L’Assemblea straordinaria degli associati, in regola con le quote di iscrizione a Radicali Italiani, può far decadere il Rappresentante dell’Associazione in seno al Comitato Nazionale, con mozione di sfiducia motivata, recante l’indicazione del nome del candidato a sostituirlo. La mozione di sfiducia può essere proposta da almeno un quarto degli iscritti in regola con le quote di adesione e contestualmente iscritti a Radicali Italiani; l’Assemblea straordinaria è convocata con le modalità previste all’articolo 8, comma 3. Se approvata, la mozione di sfiducia comporta l’immediata sostituzione del Rappresentante dell’Associazione al Comitato Nazionale con il candidato indicato nella mozione stessa.

Art. 15 – Esercizio dei diritti di associato per via telematica
1. Tutti i diritti connessi allo status di associato possono essere esercitati per via telematica, sulla base del regolamento adottato dall’Assemblea.

Art. 16 – Procedura di modifica dello Statuto
1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea degli associati, alla presenza di almeno un quarto degli iscritti, e con votazioni a maggioranza dei presenti.
2. La possibilità di discussione delle modifiche statutarie viene inserita nell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria.
3. L’Assemblea straordinaria di modifica statutaria può essere convocata secondo le procedure di cui all’art. 8, comma 3.